Art. 27.

      1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea Nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

 

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